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DPR 74/13: obblighi per stufe a pellet e legna

Il DPR 74/13 introduce nuovi obblighi per gli impianti sia termici che di climatizzazione. In questo articolo farò il punto della situazione per quanto riguarda i prodotti a biomassa (pellet, legna, cippato, mais ecc.) sull’attuazione del Decreto da parte della Regione Veneto come esplicitato anche negli ultimi incontri effettuati con la categoria.

La mia stufa a pellet è soggetta a controlli?
Il decreto individua come impianto termico le stufe (a biomassa) solo quando queste sono fisse (allacciate -obbligatoriamente- ad un camino) e superano la potenza di 5kW individuali. Pertanto rimangono fuori le stufette catalitiche, i dispositivi a bioetanolo che non necessitano di evacuazione fumi, ecc. Per questi impianti vigono i controlli di sicurezza prescritti dall’installatore (o dal manutentore) e tutte le verifiche sul consumo di combustibile. Non sono obbligatori gli invii del controllo di efficienza energetica al catasto regionale veneto in quanto dispositivi alimentati esclusivamente a biomasse.

E il mio caminetto aperto?
Non è considerato impianto termico ma “dispositivo di cottura”. Se invece si converte il caminetto in “inserto camino” questo (rispettando di requisiti sopraesposti) sarà soggetto a tutti i controlli obbligatori.

Cosa devo fare adesso?
Chiamare il manutentore della stufa, far verificare i requisiti, e quindi il rilascio del libretto e della sua compilazione. Questo obbligo spetta al “Responsabile dell’impianto” che è individuato come il proprietario o l’occupante dell’abitazione dove è installata la stufa. Se non lo si fa, in caso di controllo, si rischia una sanzione che va da € 500,00 ad € 3.000,00.

Cosa farà il manutentore della stufa?
Verificato che la stufa sia stata correttamente installata (ricordo che lo “scarico in facciata” è fuori norma, oltre che pericolosissimo), procederà alla compilazione del libretto indicando nella scheda 11.0.1 le operazioni da effettuare e la loro frequenza. Ovviamente queste indicazioni sono darispettare tassativamente al fine di garantire il corretto funzionamento dell’impianto e la sicurezza degli utilizzatori dello stesso. Procederà quindi all’esecuzione delle operazioni di manutenzione e al rilascio dell’allegato di Tipo 1 relativo alle verifiche effettuate con eventuali annotazioni e consigli per migliorare efficienza e sicurezza dell’impianto.

D’accordo, ma alla fine tanto non mi controllano. Vero?
Falso. L’obiettivo della Regione è quello di formare un Catasto Elettronico degli impianti e di sostituire col tempo il libretto cartaceo. Tutto ciò al fine di conseguire il risultato regionale di contenimento delle emissioni e nel contempo avere il polso sulla quantità di energia da biomassa sviluppato.

Va bene, ma come faranno a sapere che ho una stufa/caldaia a pellet/legna?
Incrociando i dati di vendita dei combustibili (la legge obbliga i venditori di combustibile a segnalare i dati dei compratori), i dati forniti da coloro che hanno utilizzato il Conto Termico come incentivo all’installazione della caldaia/stufa a biomassa, verificando tutti i contatori del gas per cui non sia stata fatta la registrazione di un impianto termico. Ci sono molti meccanismi a disposizione della Regione Veneto per attuare le ispezioni sugli impianti non censiti, pertanto la probabilità di essere oggetto di ispezione sarà molto alta anche in caso di riscaldamento esclusivo da fonte rinnovabile.

Ricordo che le sanzioni in caso di inadempienza da parte dell’utente vanno da € 500,00 a € 3.000,00, mentre per l’installatore che non avesse ottemperato al rilascio dell’apposita documentazione e alla trasmissione al catalogo telematico vanno da € 1.000,00 ad € 6.000,00. È evidente che per la vostrasicurezza e tranquillità dobbiate rivolgervi ad installatori e manutentori abilitati ai sensi del D.M. 37/08 che possano garantire uno standard di servizio in linea con la legge. La nostra azienda, ovviamente, è a vostra disposizione per consulenze e manutenzioni a stufe a pellet e legna.

Ringrazio Trivenetafumi per l’ospitalità e per aver organizzato un corso di assoluta qualità; ringrazio inoltre la docente Nadia Pozzato che ha saputo spiegare in maniera chiara e professionale i vari punti critici dell’attuazione del decreto.

FONTE: www.dittabelletti.it

1 commento su “DPR 74/13: obblighi per stufe a pellet e legna”

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