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D.Lgs102/2014 Scarichi parete caldaie sotto i 35 kW di potenza

Dal 31 AGOSTO 2013, qualsiasi tipologia di installazione, nuova o mera sostituzione, ha il vincolo di dover CONDURRE AL TETTO I FUMI DELLA COMBUSTIONE, mediante camini, canne fumarie, condotti di scarico.

ESISTONO PERO’ ALCUNE DEROGHE CHE CONSENTONO LO SCARICO DEI FUMI ALL’ESTERNO DI UNA PARETE:

a)     sostituzione di una caldaia, di qualsiasi tipo, che già scaricava a parete;
b)     sostituzione di una caldaia a camera aperta, a tiraggio naturale, che scaricava in una canna fumaria collettiva ramificata condominiale;
c)     installazione in edifici storici o sottoposti a norme di tutela;
d)     impossibilità tecnica di andare a tetto con lo scarico fumi, asseverata da un professionista abilitato.

DAL 19 LUGLIO 2014, A QUESTE ECCEZIONI SE NE AGGIUNGONO ALTRE DUE:

e)     installazione di apparecchi a condensazione, nell’ambito di ristrutturazioni di impianti termici individuali già esistenti, siti in stabili pluri familiari, qualora nella versione iniziale non dispongano già di camini, canne fumarie o sistemi di evacuazione dei prodotti della combustione con sbocco sopra il tetto dell’edificio, funzionali e idonei o comunque adeguabili alla applicazione dei suddetti generatori;
f)     installazione di uno o più generatori ibridi compatti, composti almeno da una caldaia a condensazione a gas e da una pompa di calore, dotati di specifica certificazione di prodotto.

CON QUALI TIPOLOGIE DI APPARECCHI A GAS SI POSSONO SCARICARE I FUMI A PARETE ?

  • nei casi di cui alle lettere a) e b), vanno installati generatori di calore a gas a camera stagna il cui rendimento sia superiore a quello previsto dal D.P.R. 2 aprile 2009 n. 59, art. 4, comma 6, lettera a) (90 + 2 log Pn);
  • nei casi di cui alle lettere c), d), e) ed f), si possono installare generatori di calore a gas a condensazione i cui prodotti della combustione abbiano emissioni di ossidi di azoto (NOx) non superiori a 70 mg/kWh (Classe 5);

I terminali di scarico fumi a parete dovranno essere posizionati nell’osservanza delle aree di rispetto previste dalla norma UNI 7129/08.

LO SCARICO FUMI DI UNA CALDAIA INSTALLATA SU UN BALCONE, QUALORA NON SIA RACCORDATO AD UN CAMINO CHE CONDUCA AL TETTO, È DA CONSIDERARSI A TUTTI GLI EFFETTI UNO SCARICO A PARETE.

Distanze 7129 Caldaie Tipo C

scaricoparetemisure

(1) I terminali sotto un balcone praticabile, devono essere collocati in posizione tale che il percorso dei fumi, dal punto di uscita del terminale al loro sbocco dal perimetro esterno del balcone, compresa l’altezza dell’eventuale parapetto di protezione, non sia minore di 2000mm. Per una corretta misura vedere UNI 7129/2008 – 4.4.4 figura 11

(2) Nel posizionamento di terminali devono essere verificate le distanze minime di 500 mm da materiali sensibili all’azione dei prodotti della combustione (per esempio, gronde e pluviali di materiale plastico, elementi sporgenti in legno, ecc); per distanze minori è possibile usare schermature per proteggere i materiali sensibili.

Estratto del DPR 412/93 coordinato con le ultime modifiche (scritte rosse):

9. Gli impianti termici installati successivamente al 31 agosto 2013 devono essere collegati ad appositi camini, canne fumarie o sistemi di evacuazione dei prodotti della combustione, con sbocco sopra il tetto dell’edificio alla quota prescritta dalla regolamentazione tecnica vigente.(comma così sostituito all’art. 17-bis della legge n. 90 del 2013)

9-bis. E’ possibile derogare a quanto stabilito dal comma 9 nei casi in cui:(comma introdotto all’art. 17-bis della legge n. 90 del 2013)

a) si procede, anche nell’ambito di una riqualificazione energetica dell’impianto termico, alla sostituzione di generatori di calore individuali che risultano installati in data antecedente a quella di cui al comma 9, con scarico a parete o in canna collettiva ramificata;
b) l’adempimento dell’obbligo di cui al comma 9 risulta incompatibile con norme di tutela degli edifici oggetto dell’intervento, adottate a livello nazionale, regionale o comunale;
c) il progettista attesta e assevera l’impossibilità tecnica a realizzare lo sbocco sopra il colmo del tetto.
d) si procede alle ristrutturazioni di impianti termici individuali già esistenti, siti in stabili plurifamiliari, qualora nella versione iniziale non dispongano già di camini, canne fumarie o sistemi di evacuazione dei prodotti della combustione con sbocco sopra il tetto dell’edificio, funzionali e idonei o comunque adeguabili alla applicazione di apparecchi a condensazione;(lettera aggiunta dall’art. 14, comma 8, d.lgs. n. 102 del 2014)
e) vengono installati uno o più generatori ibridi compatti, composti almeno da una caldaia a condensazione a gas e da una pompa di calore e dotati di specifica certificazione di prodotto.(lettera aggiunta dall’art. 14, comma 8, d.lgs. n. 102 del 2014)

9-ter. Per accedere alle deroghe previste al comma 9-bis, è obbligatorio:

i. nei casi di cui alla lettera a), installare generatori di calore a gas a camera stagna il cui rendimento sia superiore a quello previsto all’articolo 4, comma 6, lettera a), del d.P.R. del 2/04/2009, n.59

ii. nei casi di cui alle lettere b), c), e d), installare generatori di calore a gas a condensazione i cui prodotti della combustione abbiano emissioni medie ponderate di ossidi di azoto non superiori a 70 mg/kWh, misurate secondo le norme di prodotto vigenti;
iii. nel caso di cui alla lettera e), installare generatori di calore a gas a condensazione i cui prodotti della combustione abbiano emissioni medie ponderate di ossidi di azoto non superiori a 70 mg/kWh, misurate secondo le norme di prodotto vigenti, e pompe di calore il cui rendimento sia superiore a quello previsto all’articolo 4, comma 6, lettera b), del d.P.R. del 2 aprile 2009, n. 59;
iv. in tutti i casi, posizionare i terminali di scarico in conformità alla vigente norma tecnica UNI7129 e successive modifiche e integrazioni (comma introdotto all’art. 17-bis della legge n. 90 del 2013, poi sostituito dall’art. 14, comma 9, d.lgs. n. 102 del 2014)

Si ricorda che non è consentita l’installazione con scarico a parete all’interno di balconi chiusi su 5 lati.

scarico a parete

Vincolo addizionali sulle distanze per l’installazione sotto balcone se balaustra chiusa (muratura)

X+Y+Z+W =>200 cm;
con X che deve comunque rispettare la quota D1 (X=> 30cm);

Se balaustra aperta (parapetto/ringhiera):

X+Y+Z =>200 cm
con X che deve comunque rispettare la quota D1 (X=> 30cm);

Nota: nel caso in cui il terminale sporga dal balcone soprastante si dovrà comunque calcolare e sommare alle altre anche la distanza Y “all’indietro” fino al bordo balcone.

E’ evidente che anche nel rispetto di queste distanze, se lo scarico a parete arreca comunque disagio o problemi si dovrà intervenire a carattere locale mediante l’ente preposto “esempio l’ASL” per fare incanalare i fumi verso il tetto e farli disperdere a conveniente altezza dal suolo.

tipologie-di-scarico.per-caldaie

In breve:

1.gli impianti termici installati successivamente al 31 agosto 2013 devono essere collegati ad appositi camini,
canne fumarie o sistemi di evacuazione dei prodotti della combustione, con sbocco sopra il tetto dell’edificio
alla quota prescritta dalla regolamentazione tecnica vigente, le quote sono definite:
– nella Norma UNI 7129 “Impianti a gas per uso domestico alimentati da rete di distribuzione.Progettazione,
installazione e manutenzione”;
– nella Norma UNI 7131 “Impianti a gpl per uso domestico non alimentati da rete di distribuzione.Progettazione,

installazione e manutenzione ”;

– nella Norma UNI 10683 “Generatori di calore alimentati a legna o altri biocombustibili solidi.

7129

Verifica,installazione, controllo e manutenzione”.

2. lo scarico a parete, ammesso solo per i casi in deroga, è previsto purché gli impianti siano di
classe 4 e 5 stelle nel rispetto delle norme UNI EN 297, UNI EN 483 e
UNI EN 15502 e delle prescrizioni della UNI 7129:2008 (posizionamento dei terminali di tiraggio,
distanze da balconi e finestre, aperture di aerazione/ventilazione).
Non compare più l’obbligo, come invece veniva riportato nella precedente normativa, di ricorrere
esclusivamente alla specifica tipologia di caldaia a condensazione.
In merito al rendimento della caldaia è però da tenere ben presente quanto indicato dal Ministero delle Attività Produttive con
propria nota prot. 0024957 del 18/12/2013.
Rispondendoa a dei quesiti specifici indica che oltre ai requisiti previsti dalle norme UNI EN 297 devono essere rispettati anche i valori di rendimento
minimi calcolati secondola formula 90+2log (Pn).

ATTENZIONE: in tutti i casi bisogna comunque rispettare le distanze previste

 per i terminali di scarico previsti dalla norma tecnica  UNI-CIG 7129

Dal 26 settembre 2015 verranno prodotte (quindi vendute ed installate) caldaia a condensazione

e  il  solo  tipo  particolare  di  caldaia  tecnicamente  chiamata “a camera aperta” da installare

nell’impossibilità di sostituire una  vecchia caldaia con una caldaia a  condensazione per

problemi  legati  alla canna fumariacollettiva di alcuni edifici multifamiliari.

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FONTE: alclimatizzazione.it

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