IL CONTROLLO ANNUALE SULLE CALDAIE NON E’ OBBLIGATORIO
Comunicato Stampa
2/10/2014
Controlli sulle caldaie : dopo un anno le nuove norme sono ancora disattese o ignorate. Governo e Regioni garantiscano l’applicazione e l’informazione ai cittadini.
I controlli periodici sull’efficienza energetica degli impianti di climatizzazione invernale (caldaie) ed estiva (climatizzatori) sono regolati da una norma comunitaria (Direttiva 2010/31/UE) e da una legge nazionale (Dlgs192/2005/ attuato dal Dpr 74/2013).
Tale normativa rinnova tutta la disciplina dei controlli prevedendo per gli impianti a combustibile liquido o solido il controllo di efficienza energetica (controllo fumi) ogni 2 anni e per tutti gli impianti a gas ogni 4 anni (naturalmente per quelli inferiori o uguali a 100 kW).
Per quanto riguarda invece la manutenzione c’è l’obbligo di far effettuare i controlli a ditte abilitate attenendosi alle indicazioni del libretto fornito dall’installatore della caldaia o, in mancanza di questo, dal libretto del fabbricante, o in mancanza di entrambi, alle prescrizioni e alla periodicità prevista dalle normative UNI e CEI, che in genere sono una volta all’anno o nelle caldaie ad alta efficienza, anche una volta ogni due anni.
Le nuove regole sull’efficienza, quindi, – che consentono ad ogni famiglia di risparmiare dai 50 ai 60 euro ogni 4 anni per le caldaie tradizionali (il 70% degli impianti) – dovrebbero essere uguali su tutto il territorio nazionale oltre che su quello comunitario.
Ciò nonostante nel nostro Paese soltanto poche Regioni hanno recepito tale normativa adattandola al contesto locale. E anche tra quelle che l’hanno fatto ci sono interpretazioni differenti. In più le Province e i Comuni sopra i 40 mila abitanti, che dovrebbero avere solo il compito di organizzare i controlli, hanno varato regole diverse nei singoli territori.
E’ evidente che tutto ciò concorre a creare una situazione di incertezza e di confusione per i cittadini consumatori. Inoltre, per mancanza di chiarezza, si rischia di vanificare in taluni casi l’obiettivo primario della normativa che vuole garantire l’efficienza energetica delle caldaie su tutto il territorio nazionale.
Di fronte a tale situazione che vede prescrizioni diverse tra le singole Regioni e regole diverse tra le aree di una stessa Regione, è evidente quanto sia importante dare alle famiglie indicazioni univoche, chiare e precise.
Deve essere chiara la distinzione tra controllo sull’efficienza energetica (prova fumi) che va fatta ogni 4 anni per tutti gli impianti a gas inferiori o uguali a100 KW e ogni 2 anni per gli impianti a combustibile liquido o solido e la manutenzione caldaia che va fatta con la cadenza e le prescrizioni previste dal libretto dell’installatore o del fabbricante o dalle norme UNI e CEI.
Chiediamo pertanto al Governo e alle Regioni di raccordarsi per il rispetto di quanto previsto dal Dpr 74/2013, uniformando le regole in questo campo così importante per tutti i cittadini e di promuovere la massima chiarezza con apposite campagne informative.
Auspichiamo altresì che tutta la materia energetica, anche in vista della riforma del titolo V della Costituzione, venga trattata in modo uniforme sull’intero territorio nazionale. E ciò sia a garanzia dei Consumatori che della massima efficienza energetica.
Comunicato Stampa
3/10/2013
In vigore le nuove norme per i controlli di efficienza delle caldaie. Ora ogni quattro anni per tutte le caldaie a gas autonome.
Il 12 luglio 2013 è entrato in vigore il DPR 16 aprile 2013, n. 74, che (recepisce una direttiva europea) e rinnova la disciplina concernente i controlli di “efficienza energetica” degli impianti di climatizzazione invernale, comunemente noti come caldaie, ed estiva, anche noti come climatizzatori.
Opportunamente si è mantenuto l’obbligo di far effettuare i controlli a ditte abilitate. Restano invariati il campo di applicazione e la periodicità, per la “cadenza dei controlli” nella manutenzione ai fini della sicurezza ci si deve attenere alle indicazioni fornite dall’installatore della caldaia o del climatizzatore nella dichiarazione di conformità o, in mancanza di queste, dal libretto di uso e manutenzione del fabbricante, o in mancanza di entrambi, alle prescrizioni e alla periodicità prevista dalle norme UNI e CEI. Spetta comunque al manutentore, presa visione dello stato dell’apparecchio e/o dell’impianto, comunicare per iscritto al cliente quali interventi vanno effettuati e con quale tempistica per garantire un funzionamento in sicurezza.
Invitiamo quindi i cittadini a leggere tali istruzioni per potersi regolare di conseguenza. Per quanto riguarda invece i controlli per l’efficienza energetica (per le caldaie il cosiddetto “controllo fumi” o “controllo combustione”) si applicano le periodicità della tabella sottostante, che possono essere così riassunte: i controlli per impianti di riscaldamento di potenza compresa fra 10 e 100 kW, nei quali rientrano tutti quelli domestici, compresi quelli di piccoli condomini, devono essere effettuati ogni 2 anni se l’impianto è alimentato a combustibile liquido o solido e ogni 4 anni se alimentato a gas metano o GPL. Per gli impianti di potenza pari o superiore a 100 kW i tempi sono rispettivamente dimezzati.
Prima del DPR 74/2013 le normative vigenti (DPR 412/93 e 59/1999, D. Lgs. 192/2005 e 311/2006) prevedevano per le caldaie fino a 35 kw controlli sull’efficienza a cadenza:
– Annuale in caso di combustibile liquido o solido;
– Biennale, in caso di impianto a gas a focolare aperto (tipo B) all’interno dei locali o nel caso in cui la caldaia avesse più di otto anni;
– Quadriennale, per impianti a gas a tenuta stagna (tipo C)
Ora per tutti gli impianti a combustibile liquido o solido si passa da uno a due anni e per tutti gli impianti a gas si passa a quattro anni senza distinzione a seconda del tipo di caldaia o dell’anzianità della stessa (naturalmente per quelli inferiori o uguali a 100kW di potenza).
Grazie a questa nuova tempistica nei controlli sull’efficienza energetica si potranno risparmiare dai 50 ai 60 euro a famiglia ogni 4 anni per chi ha le caldaie tradizionali (il 70% degli impianti). E’ importante dare alle famiglie indicazioni precise, sono molte le carenze informative. Alla luce delle novità legislative recentemente approvate, Federconsumatori chiederà quindi al Governo e alle Regioni, essendo la questione di loro competenza, e alle Associazioni imprenditoriali di promuovere una campagna informativa rivolta a tutti i cittadini . Una campagna condivisa chiara e trasparente, così come prevista dall’art.10 del DPR 74/2013.
Va inoltre precisato che il Decreto 74/2013 in vigore dal luglio scorso solo in quelle regioni che non hanno recepito la direttiva 2002/91/CE con atto proprio sulla base dell’art. 17 del dlgs 192/2005 (clausola di cedevolezza), ovvero tutte le regioni ad esclusione della Liguria, Val d’Aosta, Piemonte, Lombardia, Trentino, Friuli Venezia Giulia, Emilia Romagna, Toscana, Puglia e Sicilia che l’hanno recepita prima dell’entrata in vigore dell’ultimo DPR. Queste regioni, dunque, dovranno intervenire per garantire la coerenza dei loro provvedimenti con i contenuti del DPR assumendoli come riferimento minimo inderogabile (art. 10 DPR 74/2013).
UNI EN 10389
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Comunicato Stampa
18/2/2013
Manutenzione caldaie: nuove regole per i controlli. Ogni 4 anni quelli per caldaie a gas autonome.
Con l’approvazione del nuovo Regolamento del Consiglio di Ministri del 15/2 (in attuazione del D.L.g.s. 195/2005 e della Direttiva Europea sul rendimento energetico in edilizia 2002/91/CE), finalmente anche l’Italia, riparando alla procedura d’infrazione per il “non completo recepimento”, si uniforma alle norme europee sulla cadenza dei controlli sull’efficienza energetica negli impianti termici. Viene introdotto, inoltre, il limite minimo per il fresco d’estate.
Un grande passo avanti nella promozione della cultura del risparmio energetico.
Tale normativa comporterà sicuramente una rivoluzione per le abitudini e le scadenze di milioni di famiglie in possesso caldaie autonome, nonché un risparmio certo per i bilanci delle famiglie, fermo restando la sicurezza degli impianti.
Con l’entrata in vigore del Regolamento approvato, la cadenza dei controlli sull’efficienza energetica (salvo prescrizioni diverse dell’installatore o manutentore ricavabili nel libretto d’uso della caldaia) sarà:
– Ogni 2 anni per gli impianti termici combustibile liquido o solido
– Ogni 4 anni per gli impianti a gas metano o GPL
Se la potenza termica della caldaia è maggiore o uguale a 100 Kw i tempi si dimezzano.
Di fatto, questo rappresenta un cambiamento radicale se si considera che gli impianti inferiori a 100 Kw sono la grande maggioranza nell’anagrafe italiana delle caldaie.
Fino ad adesso la normativa vigente (DPR 412/93, 59/2009, 192/2005 e 311/2006) prevedeva per le caldaie di potenza uguale o inferiore a 35 Kw, controlli:
– Annuali se il combustibile è liquido o solido.
– Biennale se l’impianto è a gas a focolare aperto (tipo B) all’interno dei locali o se la caldaia installata ha più di 8 anni.
– Quadriennale se l’impianto è a gas a tenuta stagna (tipo C).
Ora, invece, per tutti gli impianti a combustibile liquido o solido si passa da uno a due anni e per tutti gli impianti a gas si passa a quattro anni senza distinzione a seconda del tipo di caldaia o dell’anzianità della stessa (naturalmente per quelle inferiori o uguali a 100 Kw di potenza).
I cambiamenti nella tempistica della manutenzione sono legati all’evoluzione tecnologica delle pompe di calore, così come è avvenuto nel settore delle automobili, dove i tagliandi sono sempre più diluiti nel tempo.
Grazie a questa nuova tempistica si potranno risparmiare dai 60 agli 80 € annui a famiglia. E’ importante informare le famiglie: sono molte le omissioni informative o la scorretta informazione da parte degli operatori. Questi ultimi, spesso, continuano a sostenere, in ogni caso, l’obbligo del controllo e/o della manutenzione ogni anno e il controllo combustione (fumi) ogni due anni.
“Federconsumatori chiederà al Governo ed alle Associazioni imprenditoriali, alla luce delle novità legislative appena approvate, di promuovere una campagna informativa nazionale rivolta a tutti i cittadini. Una campagna condivisa, chiara e trasparente.” – afferma Mauro Zanini, Vice Presidente Federconsumatori Nazionale.
– PER CONCLUDERE: Per quanto riguarda invece la manutenzione c’è l’obbligo di far effettuare i controlli a ditte abilitate attenendosi alle indicazioni del libretto fornito dall’ installatore della caldaia o, in mancanza di questo, dal libretto del fabbricante, o in mancanza di entrambi, alle prescrizioni e alla periodicità prevista dalle normative UNI e CEI, che in genere sono una volta all’anno o nelle caldaie ad alta efficienza, anche una volta ogni due anni.
DISCORSO A PARTE, E’ L’ EFFICIENZA ENERGETICA, L’ANALISI DI COMBUSTIONE E RELATIVA AUTOCERTIFICAZIONE (BOLLINO) ECC.
– IN ASSENZA DI UN CONTRATTO DI MANUTENZIONE PROGRAMMATA VALIDO PER DUE ANNI; L’UTENTE E’ TENUTO A RICORDARSI PER TEMPO DI CHIAMARE IL TECNICO PER FAR ESEGUIRE LA MANUTENZIONE ANNUALE DEL GENERATORE.
RENDIMENTO DI COMBUSTIONE MINIMO – DPR 74/2013
FONTE: FEDERCONSUMATORI