Controllo fumi caldaia: tra un obbligo, una scadenza e l’altra andremo a visionare le regole, le norme che determinano la combustione di un generatore di calore, rispetto all’ambiente che ci circonda – inquinamento su tutto – e gli allegati che occorrono. E come nel video vedremo l’aspetto prettamente tecnico per eseguire materialmente un analisi di combustione : sempre con apposita attrezzatura e personale tecnicamente qualificato.
La periodicità che determina il controllo dei fumi in Italia, non è uniforme per tutte le regioni; la maggior poarte delle quali si è uniformata e rispetta una cadenza uguale grazie anche al decreto del Presidente della Repubblica n. 74/2013. Da tenere ben presente che dallo scorso anno le caldaie rispetto alla produzione delle stesse, ha subito un cambiamento abbastanza radicale con le nuove direttiva Ecodesign (direttiva europea ERP, Energy Related Products, 2009/125/CE).
DA REGIONE A REGIONE
Tra le regioni che non seguono alla lettera le direttive del decreto n.74/2013 ci sono: la Sicilia, l’Umbria, le Marche, la Toscana e la Liguria.
La Sicilia rispetta la regola in base alla quale gli impianti dai 10 ai 100 kw vengano controllati con una cadenza di almeno 4 anni; e biennalmente al di sopra dei 100 kw.
In Liguria, è regolato tutto in base alla potenza tra i 10 e i 35 kw ogni anni 4 e se la caldaia ha almeno anni 15 di età; e diverrebbe biennale se avesse almeno e oltre i 15 anni di vita. (da ricordare che per una caldaia murale, di almeno anni 10 la vita è stata già abbastanza lunga). Nei condomini liguri, su impianti tra i 35 e i 100 kw il controllo è quadriennale e biennale in caso contrario (analogamente).
Nelle Marche per quel che riguarda gli impianti domestici condominiali l’amministrazione dispone di controlli quadriennali per la potenza compresa tra 10 e 100 kw. Al di sopra della quale il controllo avviene in ogni caso biennalmente.
In Toscana, la situazione è ancor più diversa delle rispettive precedenti regioni già descritte, ossia: controllo caldaie tra i 10 e i 100 kw ogni anni 4, a condizione che l’impianto abbia almeno anni 8 e si trovi installato in locali non adibiti a uso residenziale. Nei locali abitati su impianti con età superiore agli anni 8 avremo un controllo ogni 2 anni (tra i 10 e i 35 kw di potenza termica installata).
Come ultima della lista “delle diverse dalle altre”, abbiamo l’Umbria, che per una potenza in kw tra i 10 e i 100 e per le abitazioni condominiali, le caldaie andranno controllate ogni anni 4; e superando i 100 kw il tempo si riduce a 2 anni.