Vai al contenuto

Controllo obbligatorio: fumi caldaia

Che obblighi di legge ci sono per il controllo fumi della caldaia?

Il controllo fumi della caldaia è obbligatorio per legge

L’assistenza per la caldaia era uno degliinterventi idraulici ordinari di manutenzione, ma oggi, in seguito alle recenti disposizioni di legge è un intervento obbligatoriamente necessario per la sicurezza previsto dalle norme europee e dalla legge italiana.

Per chi è obbligatorio il controllo dei fumi di scarico e della caldaia?

Il controllo fumi della caldaia o apparecchio equivalente deve avvenire tassativamente per tutte le tipologie di caldaie, che siano all’interno di un locale, privato o pubblico, o all’esterno.
Le nuove norme europee sui controlli dell’efficienza energetica e l’entrata in vigore del DPR 16 aprile 2013, n. 74 (GU n.149 del 27-6-2013), hanno introdotto alcune modifiche.

Ogni quanto è necessaria l’assistenza tecnica ed il controllo obbligatorio dei fumi?

In precedenza, la normativa vigente (DPR 412/93, 59/2009, 192/2005 e 311/2006) prevedeva per le caldaie di potenza uguale o inferiore a 35 Kw, i seguenti controlli:
-) Ogni anno se il combustibile è liquido o solido.

-) Ogni 2 anni se l’impianto è a gas a focolare aperto all’interno dei locali, quindi di tipo “B” o se la caldaia installata ha più di 8 anni.

-) Ogni 4 anni se l’impianto è a gas a tenuta stagna, quindi di tipo “C”.

E’ intervenuta una modifica legislativa in quanto ora gli impianti termici sono stati suddivisi in due principali categorie:

-) Impianti termici a combustibile liquido o solido
Questo tipo di impianto ha l’obbligo di assistenza ogni 2 anni, indipendentemente dall’età dell’impianto o della caldaia in funzione.

-) Impianti termici a gas, a metano, a gpl
Questa tipologia di impianti, per fare un esempio è quella più comunemente riscontrabile nelle abitazioni civili o piccole aziende ed ha l’obbligo di controllo fumi ed assistenza tecnica ogni 4 anni.

Questi controlli certificati valgono per gli impianti con potenza compresa fra 10 e 100 kW.
I tempi invece si dimezzeranno se la potenza termica della caldaia, ad esempio è maggiore o uguale a 100 Kw.
Attenzione: ricordiamo che il Decreto 74/2013 è in vigore solo in quelle regioni che non hanno recepito la direttiva 2002/91/CE con atto proprio sulla base dell’art. 17 del dlgs 192/2005 (clausola di cedevolezza), Queste regioni, quindi dovranno intervenire per garantire la coerenza dei loro provvedimenti con i contenuti del DPR assumendoli come riferimento minimo inderogabile (art. 10 DPR 74/2013).

Quali regioni sono escluse?

Le regioni che seguono sono escluse perchè hanno già prima dell’entrata in vigore dell’ultimo DPR e sono:

-)Liguria
-)Val d’Aosta
-)Piemonte
-)Lombardia
-)Trentino
-)Friuli Venezia Giulia
-)Emilia Romagna
-)Toscana
-)Puglia
-)Sicilia

FONTE: http://www.idraulicoin.it/idraulico/caldaia/normativa-caldaie

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

CODICE SICUREZZA * Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.