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COSTO E MANTENIMENTO F-GAS

COSTO E MANTENIMENTO F-GAS! Perché non prendere il patentino?

Perché molti idraulici ed installatori, i quali erano già in possesso dei requisiti della 46/90 cambiato poi in decreto 37/08, hanno deciso di NON prendere il “patentino italiano frigorista e la “certificazione dell’Impresa” per la gestione degli F-GAS (gas fluorurati ad effetto serra)?

Le motivazioni sono le più svariate, nel presente articolo cercheremo di affrontare quella relativa ai costi.

“Ma come si dice in giro…  COSTA VERAMENTE TROPPO?

Il costo per l’ottenimento del “patentino frigorista” e della formazione (peraltro non obbligatoria) si aggira in media tra i 650 e i 900 € – il primo anno e 100 € per i 9 anni successivi alla certificazione. Prendere il patentino da frigorista, nella peggiore delle ipotesi, ha quindi un costo nei 10 anni di € 1.800 che corrispondono a € 180/anno.

A tali costi bisogna poi aggiungere la certificazione dell’impresa e della taratura (comparazione strumentale) degli strumenti con un costo medio nei 5 anni di durata della certificazione di € 1.650, con un costo annuo ipotizzabile in € 330/anno.

Possiamo quindi riassumere che, il costo annuo di mantenimento della certificazione F-GAS (PATENTINO FRIGORISTA + CERTIFICAZIONE IMPRESA), per un’impresa personale, si aggira intorno ai 510 €/anno (sono deducibili).

CERTICAZIONE F-GAS
EFFETTO SERRA!

Guida al mantenimento dei certificati F-Gas

Molti interessati che lavorano nel settore delle installazioni sanno bene che da pochi anni è obbligatorio rinnovare regolarmente il proprio certificato di iscrizione alla categoria. In poche parole, dal 2019 è interesse dell’installatore, sia esso privato che azienda, adoperarsi per il mantenimento f-gas per evitare di pagare sanzioni. O peggio, di vedere revocata la propria licenza.

Questo perché è importante per la collettività monitorare la vendita e lo stato di salute delle apparecchiature emettenti gas fluorati capaci di generare effetto serra. Includendo in tale informativa anche tutte le attività inerenti installazione, manutenzione, riparazione e smantellamento delle suddette apparecchiature.

L’iscrizione al Registro

Come si diceva, il disegno di legge di riferimento è il D.P.R. 146 del 6 novembre 2018. Tale norma è divenuta operativa dal 9 gennaio 2019 con la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale. In essa viene ribadito l’obbligo di iscrizione al Registro telematico nazionale delle persone e delle imprese certificate.

La novità contenuta nel suddetto decreto è nella costituzione di una banca dati relativa alle attività del ciclo di vita degli impianti. Tutti gli operatori del settore, inoltre, sono tenuti all’iscrizione al Registro per il rinnovo dei certificati e dunque per il mantenimento f-gas.

Tali certificati devono essere ottenuti entro otto mesi dall’entrata in vigore del Decreto; questo limite di tempo vale anche per coloro che si iscrivono per la prima volta al Registro. Il rinnovo dei certificati è annuale e si hanno dieci giorni di tempo per provvedere senza incorrere in sanzioni o, addirittura, essere sospesi dall’esercizio della professione.

Riassumendo, il quadro è il seguente:

  • Da gennaio 2019 è diventato obbligatorio, per gli installatori fisici o aziendali, essere iscritti al Registro telematico nazionale. Il Registro è gestito dalle singole Camere di Commercio.
  • Con cadenza annuale ogni singolo operatore o azienda deve ottenere il relativo certificato entro il termine di dieci giorni dalla data di scadenza. Chi non lo ottiene rischia la sospensione dal Registro e, dunque, l’impossibilità a continuare nella professione.

Sospensione dall’esercizio e come evitarla

Per ottenere il mantenimento f-gas bisogna evitare di non rinnovare il proprio certificato entro i termini di scadenza. Normalmente si tratta solo di inviare la documentazione richiesta al proprio ente certificatore, che a sua volta provvederà a ricordare per tempo la scadenza. Meglio segnarsi, in ogni caso, la data entro cui far pervenire la documentazione necessaria.

La legge prevede una sospensione iniziale che può durare sino a sei mesi (180 giorni). Durante tale periodo sono sospese le comunicazioni relative agli interventi.

Se si ottempera all’ invio della documentazione per ottenere il certificato entro 90 giorni, non dovrebbero essere applicate sanzioni. Va da sé che non è possibile operare durante il periodo di sospensione. Trascorsi i sei mesi si ha la revoca del certificato.

Pertanto, chi opera come privato dovrà sostenere nuovamente l’esame. Coloro che operano come azienda dovranno ripresentare tutta la documentazione per la certificazione di impresa.

Ecco cosa fare, dunque, per ottenere il mantenimento f-gas:

  • Ricordarsi di inviare tutta la documentazione richiesta dall’ente certificatore entro la scadenza annuale del proprio certificato. È consentito un limite massimo di dieci giorni.
  • Se non lo si fa si hanno ulteriori sei mesi di tempo per provvedere. Durante tale periodo si è sospesi dalla professione.
  • Trascorsi anche questi sei mesi si è revocati dalla sospensione e bisogna ripetere l’esame per l’abilitazione professionale.

È dunque preferibile ricordarsene per tempo, prestando attenzione alle notifiche che ogni singolo ente certificatore sicuramente invierà.

MANTENIMENTO F-GAS

BANCA DATI GAS FLORURATI

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