Le persone si chiedono spesso:
Come si fa la dichiarazione di conformità?
Cosa si intende per dichiarazione di conformità?
Quando è obbligatoria la dichiarazione di conformità?
Chi deve fare la dichiarazione di conformità?
Come presentare la dichiarazione di conformità?
Continua a leggere il seguente articolo per trovare tutte le risposte relative la dichiarazione di conformita’ impianti – idrico, termico, gas. Dichiarazione di rispondenza.
La DICHIARAZIONE di conformità degli impianti, idrici, termici, gas e molto altro; è sempre obbligatoria già da molti anni ormai. Ma ancora oggi, in pochi hanno a disposizione la DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ alla regola d’arte, per impianti esistenti e nuove installazioni.
Dichiarazione di conformità
(DENOMINATA ANCHE DI.CO.) PER IMPIANTO, TERMICO, IDRICO – SANITARIO, GAS, SOSTITUZIONE CALDAIA: OBBLIGHI, COSTI.
INDICE NUMERICO ARTICOLO:
- CHE COSA È UNA DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ;
- QUANDO È OBBLIGATORIA LA DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ;
- QUALI COSTI PER UNA DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ;
- DICHIARAZIONE DI RISPONDENZA;
- IL RUOLO DELL’INGEGNERE PER LA DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ;
- MODELLI DICHIARAZIONE CONFORMITÀ IN FORMATO PDF;
- QUANTO DURA LA DI.CO.
- COME PRESENTARE LA DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ
MODELLI DA SCARICARE GRATUITAMENTE IN FORMATO PDF (ANCHE EDITABILE).
Proviamo a fare un po di ordine e chiarezza, cercando di capire come avere la dichiarazione di conformità degli impianti; quando è il momento di rinnovare le certificazioni; là dove non presenti, richiedere una “dichiarazione di rispondenza” degli impianti…!
Che cosa è una dichiarazione di conformità?
La dichiarazione di conformità alla regola d’arte detta anche “di.co.” come definito dalla legge del 1° marzo 1968, n.186 (successivamente legge 5 marzo 1990 n.46 sostituita dal dm 22 gennaio del 2008, n.37 cui fa riferimento) alla legge n.186 del 1968 che tutti gli impianti devono essere realizzati a regola d’arte.
La ditta installatrice e il responsabile tecnico (in possesso dei requisiti tecnico professionali) della stessa, sono obbligati a rilasciare la dichiarazione di conformità, ogni volta che sia terminata una nuova realizzazione impiantistica: termica, idraulica, elettrica, per sostituzione caldaia, oppure per realizzazione di canne fumari etc.
Quando è obbligatoria la dichiarazione di conformità
L’impianto a norma è sempre e comunque sinonimo di sicurezza, oltre che, burocrazia e pezzi di carta da conservare in qualche modo e parte della casa. gli impianti termici soprattutto, “devono” – o almeno dovrebbero – avere un principio fondamentale di: “non creare pericoli a persone, cose e animali”.
NEI SEGUENTI PUNTI ELENCHIAMO I CASI IN CUI LA DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ È NECESSARIA E INDEROGABILE:
- nuovo impianto e dunque, nuova realizzazione;
- per allaccio nuove utenze (acqua, luce, gas);
- per richiesta di certificati di agibilità scia. la conformità degli impianti è necessaria anche in caso di un cambio di destinazione d’uso, frazionamenti, risanamenti, fusione etc.;
- interventi di manutenzione straordinaria impianti, ampliamenti, e per la parte variata la “di.co.” deve essere rilasciata obbligatoriamente! mentre sempre per questo caso specifico, per la parte dell’impianto esistente, deve essere garantita la sicurezza e nel caso eventuali adeguamenti alle nuove disposizioni e normative vigenti;
- nel caso di apertura di una nuova attività commerciale: lo sportello preposto per le attività produttive “suap” richiede – tra i vari allegati obbligatori – le certificazioni impianti, fondamentali per avere tutto in regola e aprire una nuova attività commerciale;
quando si deposita una pratica antincendio;
La DI.CO. non è obbligatoria nei seguenti casi:
- rogito e compravendita immobile. comunque vada al momento dell’atto il venditore “deve” esibire e mettere a disposizione le dichiarazioni di conformità alla regola d’arte;
- in caso di locazione o affitto. ossia come anche per la vendita, non puoi pretendere che il venditore abbia tutti gli impianti a norma;
- per le ristrutturazioni che non riguardano gli impianti;
Una volta terminati i lavori, la ditta installatrice è comunque tenuta a rilasciare la dichiarazione di conformità. oltre al modello apposito deve inserire i relativi allegati obbligatori:
- elenco della tipologia dei materiali utilizzati;
schema esecutivo, planimetrico del progetto, se presente; - la copia (visura camerale aggiornata) del certificato di riconoscimento dei requisiti tecnico-professionali dell’impresa esecutrice o anche il certificato dell’iscrizione alla camera di commercio;
La ditta esecutrice inoltre, deve consegnare entro 30 giorni dalla fine dei lavori eseguiti, una copia dei documenti al comune di appartenenza (ubicazione impianto) presso lo sportello unico per l’edilizia.
Quali i costi per una dichiarazione di conformità
Facciamo chiarezza sui costi medi per una certificazione di conformità alla regola d’arte, distinguendo i vari casi specifici.
I seguenti prezzi sono indicativi rispetto poi alle singole applicazioni presso i vostri cantieri e locali. sul web considera che a oggi esistono tanti siti per confrontare preventivi gratuiti, siti e blog di singoli professionisti del settore, e molto altro ancora.
Quando per una dichiarazione “di.co.” è obbligatorio un ingegnere? il quale rilascia la “sua dichiarazione firmata”, dove i costi potrebbero essere i seguenti:
- impianto elettrico: circa 80 € al metro quadro per i negozi, gli edifici industriali, commerciali e artigianali; mentre per le abitazioni civili il costo potrebbe essere circa € 30/35 sempre al metro quadrato;
- impianto di riscaldamento: nei casi in cui il combustibile sia di tipo gassoso, avremmo un costo di circa € 35,00 per ogni kw di potenza termica del generatore di calore; mentre nei casi di combustibile “non di tipo gassoso” allora potremmo avere un costo stimato circa di € 25,00 per singolo kw di potenza al focolare del generatore di calore;
- impianto anti incendio: € 650,00 per singolo idrante/naspo installato dei v/s locali; mentre € 140,00 per rivelatore incendio puntiforme;
- canna fumaria: varia da un minimo di € 750,00 a un massimo di € 1500,00;
- impianto idrosanitario: siamo intorno ai 1000,00 € a singola utenza;
QUANDO PER UNA DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ “NON È NECESSARIA” LA RELAZIONE DI UN INGEGNERE…? I COSTI POTREBBERO ESSERE I SEGUENTI:
- certificazione impianto elettrico per impianti già esistenti: da un minimo di € 150,00 a un massimo di € 200,00;
- certificazione impianto elettrico con lavori di adeguamento: da un minimo di € 200,00 un massimo di € 600,00;
- linea gas: da un minimo di € 400,00 + iva a un massimo di € 700,00 + iva (per impianti nuovi);
- impianto idraulico: da 350,00 + iva a circa € 500,00 + iva;
- impianto termico: da € 200,00 + iva a € 350,00 + iva;
La dichiarazione di rispondenza (DI.RI.) costa da € 150,00 a 700,00 €.
Importante! la dichiarazione di rispondenza (detta anche diri) può essere rilasciata solo per impianti che siano stati realizzati prima del 27/03/2008, data di entrata in vigore del dm 37/08. importantissimo! questi impianti devono “essere stati realizzati” successivamente alla data del 1990.
- rispondenza impianto elettrico: per appartamenti di circa 200 mq il costo potrebbe essere di circa € 450,00 + iva e fino a 600,00 € + iva;
- rispondenza impianto di riscaldamento: da un minimo di € 250,00 + iva a un massimo di € 450,00 + iva;
- rispondenza linee gas: da € 300,00 + iva a circa 450,00 € + iva;
- rispondenza canna fumaria: per l’ evaquazione dei fumi, da un minimo di circa € 500,00 + iva a un massimo di € 700,00 + iva;
- rispondenza impianto di condizionamento: da un minimo di € 250,00 + iva a un massimo di € 400,00 + iva;
Dai costi e interventi sopraindicati, sono esclusi gli straordinari: tutto ciò che occorre per adeguare alle normative vigenti nel momento in cui andiamo a fare lavori straordinari e ordinari.
Il ruolo dell’ingegnere per la dichiarazione di conformità.
Per quello che riguarda gli impianti a uso civile di piccole dimensioni, sarà sufficiente un progetto redatto dall’impresa installatrice – idraulico, elettricista, etc – la quale cura anche il dimensionamento dell’ impianto.
Caso diverso, dove occorre un ingegnere iscritto all’albo professionale! nel momento in cui si richiede una potenza per realizzare un impianto che sia superiore al limite che indichiamo di seguito:
- impianto elettrico nelle unità residenziali le quali superino i 400 metri quadri (caso a parte per negozi e locali commerciali, 200 metri quadri) oppure quando la potenza del contatore sia superiore ai 6 kw. mentre è sempre obbligatorio per piscine, locali destinati ad uso medico e per i centri benessere.
- linee gas su impianti con una portata termica complessiva che sia superiore ai 50 kw, (portata generata da tutti i caloriferi presenti nell’impianto). sempre per impianti ad uso medico / ospedaliero.
- caso a se, per l’impianto idrico sanitario, dove “non è necessario” allegare un progetto di un ingegnere iscritto all’albo, ma bensì inserire nella documentazione, solo uno schema idraulico redatto dalla ditta installatrice, con i relativo dimensionamento.
- sempre necessario, quando presente una canna fumaria asservita ad impianti di potenza superiore di kw 50; oppure per impianti di potenza qualsiasi, purché, allacciati in canne fumarie collettive ramificate, presenti spesso nei condomini.
Per i casi sopraindicati nei punti precedenti, occorre sempre anche una certificazione di un ingegnere, ma sempre e comunque quella del professionista (idraulico, elettricista) che ha realizzato l’impianto rilasciando una certificazione di conformità alla regola d’arte.
Modelli per una dichiarazione di conformità in formato pdf da scaricare
DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ MODELLO EDITABILE
DICHIARAZIONE DI RISPONDENZA
Quanto dura una dichiarazione di conformità?
La di.co. impianti in generale, non ha una scadenza e durata ben definita; possiamo però dire che da parte dell’installatore e da parte del dichiarante; la responsabilità potrebbe aver il limite dei 10 anni.
Soprattutto quando l’impianto stesso, non è stato manutenuto nel tempo, e là dove non sono stati effettuati interventi di manutenzione ordinaria e in parte anche straordinaria. “di.co. straordinaria” per il semplice motivo, che – con il passare degli anni – alcune normative potrebbero variare, e di conseguenza gli impianti “datati” devono per forza di cose, essere adeguati alle nuove disposizioni in materia di “normative vigenti”.
In caso di smarrimento della dichiarazione di conformità è consigliabile contattare l’impresa installatrice per avere eventualmente una copia conforme della stessa! se anche l’impresa avesse perso la dichiarazione del vostro impianto; allora sarebbe opportuno fare richiesta per un accesso agli atti, settore ambiente del comune dove è ubicato l’appartamento.
La ditta esecutrice inoltre, deve consegnare entro 30 giorni dalla fine dei lavori eseguiti, una copia dei documenti (certificazione di conformità) al comune di appartenenza (ubicazione impianto) presso lo sportello unico per l’edilizia.
Come presentare la dichiarazione di conformità
La dichiarazione dichiarazione di conformità, resa sulla base dei modelli nella versione aggiornata dal decreto del 19/05/2010, deve essere depositata, entro 30 giorni dalla conclusione dei lavori (e non oltre), solo esclusivamente presso lo Sportello Unico per l’edilizia del Comune ove ha sede l’impianto, il quale inoltrerà una copia della dichiarazione di conformità alla Camera di Commercio nella cui circoscrizione ha sede l’impresa esecutrice dell’impianto.
La Camera di Commercio poi provvede ai conseguenti riscontri con quanto risulta nel registro delle Imprese.
Le imprese installatrici non devono quindi più depositare copie delle dichiarazioni di conformità alla Camera di Commercio.
WEBINAR DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ
B Y T E R M I C A I D R A U L I C A
Buongiorno, mi chiedevo cosa è possibile fare in caso di smarrimento di una dichiarazione di conformità. Quali sono le possibilità, prima di fare nuovamente tutta la documentazione da zero?
Attendo Grazie
Buonasera, come prima cosa bisognerebbe contattare la ditta installatrice la quale dovrebbe avere almeno una copia conforme della dichiarazione di conformità dell’impianto. Poi nel caso, come seconda opzione, abbiamo una copia depositata in comune “dalla ditta installatrice” entro 30 giorni dalla data di emissione dichiarazione di conformità e/o fine lavori – tutto questo, prima di fare nuovamente la documentazione da capo a piedi degli impianti. Grazie
Buongiorno,
sono un istallatore nella dichiarazione di conformità dell’impianto alla regola d’arte ,
alla voce “commisionato da” puo’ essere diverso dal proprietario ?
Grazie
Buongiorno,
e grazie per il suo quesito abbastanza interessante.
In passato il suo caso specifico e analogo è stato risolto con la seguente formula – ipotizziamo che io mi vado ad occupare di un lavoro “linea gas” a casa di mio padre, dove non ho la residenze direttamente e che non sia nemmeno il proprietario dell’immobile. A questo punto contatto una ditta, gli commissiono un lavoro, mi faccio intestare la fattura perché “voglio pagare i lavori io” per conto di mio padre? In questo caso ho commissionato un lavoro, dove la via e l’ubicazione dell’impianto eseguito, sono la residenza di “mio padre”. Arrivati a questo punto, non vedo dove sia la difformità – salvo altri ‘paragrafetti’ nascosti in chissà quale normativa! Se andiamo per logica, la risposta potrebbe essere, sì! Aggiungo anche che: è obbligatorio che la Dichiarazione di conformità impianti, deve essere sempre allegata e accompagnata a fattura.
Attendo e la ringrazio per il suo intervento.
Buongiorno
ho avuto assegnata da fallimento una casetta a schiera edificata nel 2009 dove era presente impianto di riscaldamento a pavimento nel senso che ci sono i tubi inseriti nel massetto in tutto il piano ma senza nient’altro.
l’idraulico ora incaricato della finitura ha installato caldaia, raccordi e quant’altro per metterlo in funzione.
mi dice però che non puo fare la conformita’ dei tubi nel pavimento perchè non posati da lui e perchè la concessione edilizie è successiva al 2008.
e corretto ?
come sarebbe possibile ovviare e ottenere abitabilità?
Buonasera, per impianti realizzati prima del 27/03/2008 sarebbe stato sufficiente una dichiarazione di rispondenza detta anche “DIRI”, mentre dopo tale data 03/2008, deve essere rilasciata una dichiarazione di conformità (DICO). L’idraulico potrebbe controllare le tubazioni esistenti, metterle sotto pressione, fare delle modifiche se necessario, ed eventualmente prendersi carico dell’impianto come suo e rilasciare una dichiarazione di conformità – sotto compenso!
“IMPORTANTE! La DICHIARAZIONE DI RISPONDENZA (DETTA ANCHE DIRI) può essere rilasciata solo per Impianti CHE SIANO STATI REALIZZATI prima del 27/03/2008, data di entrata in vigore del DM 37/08. IMPORTANTISSIMO! Questi impianti devono “essere stati realizzati” successivamente alla data del 1990” . . .
Buongiorno,Mi è stata rilasciata un dichiarazione di conformità abbastanza elementare, riempita a penna, senza schema dell’impianto, mi è stata chiesta una piantina, e sulla stessa ha disegnato i punti. Mi chiedo se sia valida?! Inoltre in un solo certificato ha incluso entrambi i dati, e sulla stessa piantina ha disegnato i punti per i condizionatori e per riscaldamento. Quello idrico è a parte. Va bene mettere 2 impianti nella stassa certificazione?
Buon pomeriggio. Per ciò che riguarda la dichiarazione di conformità per linea gas, bisogna fare uno schema dettagliato con la tipologia dei materiali, lo schema impianto realizzato e di conseguenza non ci sarebbe poi spazio per altro, tipo – idrico, termico, condizionamento etc.
La dichiarazione di conformità compilata male e in modo sbrigativo, comporta poi problemi in caso di compravendita immobile, di controlli in caso di verifiche da parte delle autorità competenti.
Esistono dei modelli editabili, oppure software realizzati appositamente per la compilazione della Conformità e/o rispondenza e relativi allegati.
Le consiglio di controllare almeno la partita iva della ditta e dei numeri di iscrizione alla camera di commercio; e di chiedere la visura camerale aggiornata (validità sei mesi) dove ci sono tutti i dati importanti e sensibili della ditta che certifica. La visura camerale, solitamente deve essere allegata alla dichiarazione di conformità e/o rispondenza proprio per legge! vedi modulo dichiarazione di conformità modello editabile – LINK
Buon pomeriggio. Chiedevo per completezza di informazioni se per l’allacciamento del piano cottura è necessario il rilascio da parte dell’idraulico della dichiarazione di conformità. Quella già in mio possesso non certifica l’allaccio dell’elettrodomestico
Buongiorno. L’idraulico che realizza la linea gas dovrebbe certificare, per esempio: impianto realizzato a regola d’arte, con la caldaia collegata (quest’ultima inserita nella descrizione schematica dell’impianto realizzato) e piano cottura. Il piano di cottura può essere considerato come predisposizione oppure al momento stesso della dichiarazione dio conformità, come apparecchio collegato e funzionante a tutti gli effetti.
Attendo Grazie
Grazie mille per l’informazione. Chiederò all’idraulico.
Salve, sono un Direttore Tecnico di un’azienda, ci occupiamo di installare impianti idraulici per piscine. Mi è stata richiesta la compilazione della Dichiarazione di Conformità per un impianto. Mi stavo informando su come compilare tale dichiarazione e ho trovato interessante il vostro articolo:
https://termicaidraulica.com/dichiarazione-di-conformita-impianto/
Non mi è chiaro quando scrivete: ”
IL RUOLO DELL’INGEGNERE PER LA DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ
PER QUELLO CHE RIGUARDA GLI IMPIANTI A USO CIVILE DI PICCOLE DIMENSIONI, SARÀ SUFFICIENTE UN PROGETTO REDATTO DALL’IMPRESA INSTALLATRICE – IDRAULICO, ELETTRICISTA, ETC – LA QUALE CURA ANCHE IL DIMENSIONAMENTO DELL’ IMPIANTO.
CASO DIVERSO, DOVE OCCORRE UN INGEGNERE ISCRITTO ALL’ALBO PROFESSIONALE! NEL MOMENTO IN CUI SI RICHIEDE UNA POTENZA PER REALIZZARE UN IMPIANTO CHE SIA SUPERIORE AL LIMITE CHE INDICHIAMO DI SEGUITO:
IMPIANTO ELETTRICO NELLE UNITÀ RESIDENZIALI LE QUALI SUPERINO I 400 METRI QUADRI (CASO A PARTE PER NEGOZI E LOCALI COMMERCIALI, 200 METRI QUADRI) OPPURE QUANDO LA POTENZA DEL CONTATORE SIA SUPERIORE AI 6 KW. MENTRE È SEMPRE OBBLIGATORIO PER PISCINE, LOCALI DESTINATI AD USO MEDICO E PER I CENTRI BENESSERE. ”
Se non ho capito male, sostenete che per redigere la dichiarazione di conformità per una piscina è obbligatorio un ingegnere iscritto all’albo professionale.
Non mi risulta tale affermazione.
Il decreto Ministeriale 37/08 non fa riferimento a questa cosa.
è possibile sapere la normativa da cui è stata tratta tale conclusione?
Leggendo il decreto e facendo ricerche su riviste del settore è evidenziato come per Piscine sia il progetto che la dichiarazione di conformità può essere firmata dal Direttore Tecnico dell’azienda, che non deve obbligatoriamente essere un ingegnere iscritto all’albo.
Potete per favore riuscire a darmi maggiori informazioni?
Ringrazio per la cortese attenzione
Salve,
quello che lei osserva è legittimo e in parte esatto.
In quali casi il progetto deve essere redatto da un professionista iscritto all’albo?
Il progetto è redatto da un professionista iscritto negli albi professionali secondo la specifica competenza tecnica richiesta in caso di impianti non ordinari e cioè:
• Impianti elettrici con potenza impegnata superiore a 6 kW
• Impianti elettrici ad uso abitativo in singole unità abitative superiori ai 400 m2
• Impianti elettrici ad uso non abitativo in singole unità superiori ai 200 m2
• Impianti elettrici soggetti parzialmente a normative specifiche CEI (piscine ecc.)
• Impianti elettrici in locale ad uso medico (anche centri benessere ecc.)
• Impianti elettrici in locale a maggior rischio in caso d’incendio (cioè soggetti a CPI)
• Impianti elettronici se coesistono con impianti elettrici di cui sopra
• Canne fumarie collettive ramificate
• Impianti gas con portata termica superiore ai 50 kW
• Impianti gas medicali o ad uso ospedaliero
• Impianti antincendio in attività soggetta a CPI o con numero di idranti maggiore di 3 o con apparecchi di rilevamento maggiori di 9
• Altri casi di cui all’art. 5 comma 2 del DM 37/08 Negli altri casi il progetto, che può essere redatto in forma semplificata (schema), è firmato dal responsabile tecnico della ditta impiantista.
Forse potrebbe trovare la risposta sulle norme CEI:
Norma CEI 64-8 aggiornata al 2017
Il punto di riferimento più importante è certamente la norma CEI 64-8, giunta nel 2017 alla sua settima edizione. Contiene tutte le direttive generali che riguardano il settore impiantistica, dalle figure professionali abilitate alla progettazione alla dichiarazione di conformità che segue il completamento dei lavori.
Norme CEI 64-50
Si tratta di una guida che fornisce un riferimento tecnico per progettisti ed installatori di impianti elettrici civili e terziario. Si fa parla quindi di impiantistica anche per uffici, studi professionali, scuole alberghi o depositi.
Si tratta di una raccolta di norme CEI per impianti elettrici, specifiche per determinate categorie di edifici ed usi.
Norma CEI 64-51: sono un’integrazione della normativa precedente. La CEI 64-51 fornisce informazioni su impianti elettrici, telefonici e ausiliari di strutture commerciali medio grandi.
Norma CEI 64-52: è un riferimento nella progettazione impiantistica delle strutture scolastiche. Per la presenza di aule speciali, come mense, biblioteche, palestre vanno progettate con la massima cura per evitare il rischio di incendio.
Norma CEI 64-53: riguarda l’edilizia residenziale e l’installazione di impianti elettrici utilizzatori, telefonici, rete dati e impianti ausiliari. Ci sono dei riferimenti anche per quanto riguarda l’illuminazione di sicurezza.
Norma CEI 64-54: è un approfondimento per il settore impiantistica di tutti i locali adibiti a pubblico spettacolo. Vengono trattati separatamente perché si tratta di ambienti con una presenza di pubblico numeroso, per cui bisogna minimizzare il rischio di incendio.
Norma CEI 64-55: si fa riferimento in questo caso alle strutture alberghiere. Qui infatti si trovano aree come piscine, saune, sale convegni, che devono essere progettate in condizioni di sicurezza.
Norma CEI 64-56: contiene le direttive per la progettazione degli impianti elettrici per i locali medici. Qui sono indispensabili la sicurezza, la disponibilità ininterrotta di energia elettrica e l’efficienza dei dispositivi utilizzati.
Norma CEI 34-21
Approvata nel 2015, fa riferimento alla CEI EN 60598-1 e va a definire i requisiti di sicurezza per gli impianti di illuminazione. La direttiva fa una classificazione per i tipi di dispositivi utilizzabili con riferimento anche all’illuminazione pubblica stradale, per piscine, per bambini, notturna, ecc.
Saluti
La ringrazio per la risposta celere e dettagliata.
Come Lei giustamente mi fa osservare, serve un professionista iscritto all’albo per la certificazione dell’ IMPIANTO ELETTRICO a cui vengono attaccate le apparecchiature tecniche dell’IMPIANTO a servizio della Piscina.
Mi conferma invece che sia la dichiarazione di Conformità dell’Impianto ( DI FILTRAZIONE) che il PROGETTO della Piscina possono essere redatti e firmati dal Direttore Tecnico dell’azienda, il sottoscritto Ingegnere Meccanico, anche se non iscritto all’albo?
Le sarei grato se mi confermasse o smentisse questa cosa.
Cordiali Saluti
Salve,
per ciò che riguarda l’impianto di filtrazione, un Ingegnere anche se non iscritto all’albo per rilasciare la dichiarazione di conformità: ma almeno che abbia i requisiti tecnico professionali DM 22 gennaio 37/08 per timbrare e firmare la DI.CO o eventuali DI.RI. In questo caso, sempre per la parte idraulica di filtrazione, sarebbe sufficiente anche il responsabile tecnico della ditta installatrice (senza qualifica di Ingegnere) per realizzare e certificare.
Le sue osservazioni potrebbero essere interessanti e utili per altri visitatori, da riportare e trascrivere come commento all’articolo su https://termicaidraulica.com/dichiarazione-di-conformita-impianto/. Magari senza riferimenti a nomi e persone se non è lei stesso a inserire direttamente il commento all’articolo.
Saluti
Buongiorno, sto valutando la sostituzione di una caldaia su un’abitazione edificata nel 1983. L’idraulico afferma che non può rilasciare dichiarazione di conformità e quindi l’intervento non è eleggibile per le detrazioni fiscali / sconto in fattura (ecobonus 50%) in quanto l’impianto di riscaldamento/gas non è a norma. Essendo una costruzione ante legge 90 con impianti originali e trattandosi di mera sostituzione caldaia mia sarei aspettato che fosse fattibile. Resto in attesa di vostro cortese parere sul tema. Grazie
Buongiorno,
per questa situazione in particolare, potrei valutare una serie di punti di vista diversi tra loro.
La linea gas, nel caso non dovesse essere a norma e presentasse delle criticità dal punto di vista della sicurezza, come un pericolo a persone o cose; allora sarebbe da valutare separatamente e il discorso cambierebbe.
Per criticità si intende, un calo di pressione eccessivo dopo l’esecuzione di una prova ‘manomentrica’ dell’impianto che va dal contatore fino alla caldaia e cucina. A mio avviso se la caldaia è posta all’esterno, oppure in un locale tecnico areato che rispetti tutte le normative vigenti, chi esegue la mera sostituzione (l’installatore) deve spuntare sulla “dichiarazione di conformità” cartacea: Sostituzione caldaia oppure mera sostituzione! In questo caso l’installatore certifica la sostituzione della caldaia – rispettando tutte le normative – mettendo sotto pressione (manometro) la linea gas con almeno un esito positivo e osservare, far presente che: manca la dichiarazione di conformità della linea gas o in questo caso la dichiarazione di rispondenza.
Altra via possibile è quella che l’installatore oltre alla sostituzione della caldaia, potrebbe certificare la linea gas con la dichiarazione di rispondenza – https://termicaidraulica.com/dichiarazione-di-conformita-impianto/#rispondenza – essendo un impianto eseguito prima del 2008, e cercare di ‘normatizzare’ il più possibile, le parti visibili. Ai fini della sicurezza occorre sempre e comunque che l’impianto non presenti perdite e/o cali di pressione eccessivi – https://termicaidraulica.com/obbligo-aerazione-e-ventilazione-cucina/ – essendo nel suo caso, abbastanza datato.
A prescindere da tutto quanto detto sopra, la linea gas – anche in assenza di bonus e sostituzioni caldaie – andrebbe “certificata” con una dichiarazione di rispondenza (se la realizzazione della linea gas è stata eseguita prima del 2008) oppure con la dichiarazione di conformità, se la linea gas è stata eseguita dopo il 2008). A mio avviso, per mettere a norma gli impianto, ogni momento è buono anche senza attendere: sostituzioni, bonus e quant’altro.
Attendo un suo riscontro. Grazie e buona domenica!
Buonasera, per certificare un camino con anta in vetro e struttura in metallo installato da circa 25 anni, come si deve procedere? Grazie
Buongiorno, l’unico modo per certificare un camino del genere, è quello di provare a fare una dichiarazione di rispondenza per ciò che riguarda tutto l’impianto termico a cui si presume sia attaccato lo spesso. Inserire anche delle valvole di sicurezza apposite, da porre nel camino stesso. La normativa indica che l’installazione dovrebbe essere con uno scambiatore che divide il camino e l’impianto soprattutto se ci sono altri generatori a gas presenti e combinati con il camino. I termocamini dovrebbero lavorare a circuito aperto, vedi anche – https://termicaidraulica.com/schema-divisione-impianti-scambiatori/
Saluti
Buongiorno, potreste specificarmi per quali impianti devo richiedere la Dichiarazione di Conformità?
Attendo il vostro gentile riscontro.
Grazie
Buongiorno a lei! Consideri che, qualsiasi impianto lei abbia in mente di realizzare sappia che la Dichiarazione di conformità è obbligatoria. In particolare le servirà per i seguenti casi:
– Impianti elettrici
– Caldaie
– Impianti di riscaldamento/termoidraulici
– Impianti di condizionamento
– Impianti idro-sanitari
– Linee gas
Si ricordi che se l’impianto non risulta conforme alla normativa vigente non può essere certificato!
Saluti
Buongiorno ,
ho appena termiato un ristrutturazione totale di un appartamento di circa 100mq, sono stati rifatti tutti gli impianti. Mi hanno rilasciato la certificazione del solo impianto elettrico e di quello del gas, mi confermate che dovrebbero rilasciarmi anche quello dell’impianto idrico-sanitario e quello dell’impianto di condizionamento (è un canalizzato con unico motore)?
Se il riscaldameto è centralizzato con il condiminino ed è stata istallato il solo scaldacqua questo, non essendo una cladaia, non va certificato, vero?
Attendo un Vostro riscontro e Vi ringrazio in anticipo per il prezioso supporto
Saluti
Buongiorno,
la dichiarazione di conformità deve essere rilasciata anche per l’impianto idrico sanitario, vedi – https://termicaidraulica.com/download/dichiarazione-di-conformita-impianto-idrico/.
Una dichiarazione di conformità andrebbe eseguita anche per la realizzazione dell’impianto di condizionamento il quale in alcuni casi dovrebbe essere registrato anche sul libretto di impianto (https://termicaidraulica.com/libretto-impianto-allegato-i-editabile/), nella scheda apposita e dedicata: 4.4 MACCHINE FRIGORIFERE / POMPE DI CALORE.
La dichiarazione di conformità non deve essere rilasciata per lo scaldabagno a gas, per la sola produzione di acqua calda sanitaria.
Saluti
Salve, sono un idraulico, avrei bisogno di sapere una cosa…
Se l’installatore, ovviamente per non perdere ogni volta una mattinata di lavoro, non consegnasse i fogli cartacei al Sup del proprio comune, cosa rischia ?
Non esiste per caso un archivio dove poterli inviare digitalmente come avviene oramai per molte altre pratiche ?
Grazie.
Buon pomeriggio,
il rischio potrebbe rientrare in una piccola sanzione, oppure in una segnalazione: tutto da verificare. I comuni spesso sono sprovvisti di archivi digitali e in alcuni casi anche di sportelli fisici per l’acquisizione della dichiarazione di conformità. Le ditte che non comunicano al comune la dichiarazione di conformità sono ancora numerose, anche a fronte del fatto che all’interno di un municipio si perde tempo prezioso a causa delle file e della mancata organizzazione da parte degli impiegati stessi.
– E’ anche vero che da parte dei comuni e degli uffici tecnici degli stessi, non viene messo a disposizione un servizio e/o sistema adeguato, tale da semplificare la consegna delle dichiarazioni di conformità, in modalità informatica e non cartaceo come spesso accade.
La mancata consegna di una copia ‘DI.CO’ al comune, non è certo grave come il mancato rilascio a fine impianto realizzato; ma sempre motivo di contestazione in caso di controversie.
Grazie
Buongiorno ,vorrei un chiarimento ,ho un cliente che abita in appartamento e che deve sostituire la vecchia caldaia a camera aperta con una a condensazione ,sostituendo anche termostato e aggiungendo le termostatiche per accedere alla detrazione del 65%.
Non ha nessuna certificazione degli impianti termico ed elettrico, è obbligato a fare le DIRI ? (non vorrei che rischiasse di non poter accedere alla detrazione del 65%)
grazie
Buongiorno, nel suo caso potrebbe essere sufficiente la dichiarazione di conformità per la sostituzione della caldaia stessa. Con la “DICO” per mera sostituzione caldaia, l’installatore dichiara la corretta installazione del nuovo generatore di calore, e di conseguenza l’accesso alla detrazione per il 65%; dove saranno poi incluse le valvole termostatiche ed eventuali pratiche Enea.
Saluti
Buongiorno, avrei una domanda per la quale non trovo una normativa di riferimento.
Se in un cantiere dove c’è in costruzione un impianto idraulico una ditta subentra a quella incaricata inizialmente per qualsiasi motivo, a fine lavori chi emette la dichiarazione di conformità? L’ultima ditta subentrata? O la ditta precedente deve emettere conformità per la parte di sua competenza?
Spero di essermi spiegata bene..
Rimango in attesa di un cortese riscontro e porgo cordiali saluti.
Buongiorno,
in teoria ogni ditta dovrebbe rilasciare la sua conformità, a meno che l’impianto non sia incompleto. Se la ditta precedente non ha completato l’impianto e non ha rilasciato la dichiarazione di conformità, allora in questo caso la “seconda ditta” che va a completare i lavori, dovrebbe rilasciare la conformità per tutto il lavoro: dall’inizio fino alla fine.
Se invece la ditta precedente ha rilasciato la dichiarazione di conformità, la seconda ditta che certifica deve far riferimento attraverso il modulo – https://termicaidraulica.com/download/certificato-di-conformita-modello-editabile/ – a dichiarazioni di conformità precedenti.
Per altere info attendiamo la vostra risposta al commento.
Saluti