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DISTANZE OBBLIGATORIE UNI 7129/2015
Entrando maggiormente nello specifico della normativa, schematizzando le indicazioni fornite, per quanto riguarda balconi e finestre le distanze minime da rispettare sono:
– in quota A1, almeno 600 mm partendo dal limite inferiore della finestra;
– in quota A2, almeno 400 mm considerando le adiacenze della finestra;
– in quota D1, almeno 300 mm partendo dal limite inferiore del balcone;
– in quota D2, almeno 1000 mm considerando le adiacenze laterali del balcone.
Chiarificando le indicazioni fornite per quanto riguarda le distanze minime dai balconi, esiste una ulteriore specifica imposta dalla normativa UNI 7129, secondo la quale se il balcone da catasto è considerato praticabile, i terminali dello scarico devono essere progettati in modo tale che dal punto di sbocco dei fumi a quello del perimetro esterno del balcone, prendendo in considerazione anche l’altezza di un eventuale sistema di protezione (parapetto) dello stesso, non ci sia uno spazio inferiore ai 2000mm.
Queste misure sono indispensabili per proteggere gli inquilini dall’inalazione di quantità eccessive di PDC, come vengono comunemente chiamati i fumi prodotti dalla combustione degli impianti termici. Lo scarico a parete è stato sempre osteggiato dalle Aziende Sanitarie Locali ma, come dimostrato, ci sono dei casi limite in cui non è materialmente possibile procedere con tipologie diverse di evacuazione dei fumi. Per questo motivo è stata stabilita una regolamentazione molto precisa e inderogabile.
tabella distanze minime del tubo dei fumi della caldaia per riscaldamento secondo la norma di legge…
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