Statistiche web LIBRETTO IMPIANTO E RAPPORTO EFFICIENZA | Termicaidraulica
Vai al contenuto

LIBRETTO IMPIANTO E RAPPORTO EFFICIENZA ENERGETICA

NUOVO LIBRETTO IMPIANTO E RAPPORTI DI EFFICIENZA

E’ stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n° 55 del 7 Marzo 2014, il Decreto 10 Febbraio 2014 “Modelli di libretto di impianto per la climatizzazione e di rapporto di efficienza energetica di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 74/2013” contenente i nuovi documenti previsti per gli impianti termici:
-LIBRETTO IMPIANTO PER LA CLIMATIZZAZIONE
-RAPPORTI DI CONTROLLO DI EFFICIENZA ENERGETICA.
I nuovi modelli sono stati realizzati in linea con le nuove legislazioni, in particolare la definizione di impianto termico alla Legge 90 del 4 Agosto 2013* e i nuovi criteri per l’esercizio, la conduzione, il controllo, la manutenzione ed ispezione al DPR 74 del 16 Aprile 2013**.

MODELLO LIBRETTO IMPIANTO PER LA CLIMATIZZAZIONE

Dal 1° giugno 2014, tutti gli impianti termici, sia esistenti che di nuova installazione, indipendentemente dalla loro potenza termica, devono essere muniti di un “libretto di impianto per la climatizzazione” conforme al nuovo modello.

Il nuovo modello di libretto è unico per tutti gli impianti definiti come termici, in particolare:
– Impianti di qualsiasi potenza (stesso modello di libretto per impianti superiori o inferiori alla soglia dei 35 kW),
– Impianti utilizzanti generatori di qualsiasi tecnologia anche quelli ad energia rinnovabile (dalle
caldaie ai pannelli solari, alle pompe di calore per la climatizzazione e per la produzione di
acqua calda sanitaria
),
– Impianti destinati a qualsiasi servizio (climatizzazione invernale, climatizzazione estiva e/o produzione d’acqua calda sanitaria, altro);
– Il libretto, inoltre, contiene nuove sezioni per: trattamenti acqua, sistemi di regolazione e contabilizzazione e sistemi di emissione.

Il nuovo “libretto di impianto di climatizzazione” sostituisce gli esistenti “libretto di impianto” e “libretto di centrale” di cui all’art. 11 comma 9 del DPR n. 412/1993 e s.m.i.

La compilazione iniziale, per impianti nuovi comprensiva dei risultati della prima verifica, deve essere effettuata all’atto della prima messa in servizio a cura della impresa installatrice.

Per gli impianti già esistenti al 1 giugno 2014:
– la compilazione del libretto impianto di climatizzazione iniziale deve essere effettuata dal responsabile dell’impianto o eventuale terzo responsabile;
Il libretto è compilato e utilizzato conformemente alle disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 74/2013.

Il libretto di impianto di climatizzazione viene generato dall’installatore assemblando le schede pertinenti alla tipologia di impianto installata.

Il nuovo modello potrà essere disponibile in formato cartaceo o elettronico.

Nel primo caso viene conservato dal responsabile dell’Impianto o eventuale terzo responsabile***, che ne cura l’aggiornamento dove previsto o mettendolo a disposizione degli operatori di volta in volta interessati.

Il libretto di impianto in formato elettronico è conservato presso il catasto informatico dell’autorità competente o presso altro catasto accessibile all’autorità competente, e viene aggiornato di volta in volta dagli operatori interessati, che possono accedere mediante una password personale al libretto.

ATTENZIONE:
– Se un edificio fosse servito da due impianti distinti, uno per la climatizzazione invernale e uno per la climatizzazione estiva, che in comune abbiano soltanto il sistema di rilevazione delle temperature nei locali riscaldati e raffreddati, sono necessari due libretti di impianto distinti; in tutti gli altri casi è sufficiente un solo libretto di impianto.
– Eventuali integrazioni del libretto, apportate dalle Regioni o dalle Province autonome (art. 7, comma 6 del DPR 74/2013) sono predisposte sotto forma di scheda aggiuntiva con numerazione coerente con quella della sezione del libretto cui afferiscono.

RAPPORTI DI CONTROLLO DI EFFICIENZA ENERGETICA:
Sempre dal 1° giugno 2014 anche il “rapporto di controllo di efficienza energetica” deve essere conforme ai modelli allegati al Decreto, non più divisi per potenza d’impianto (superiori o inferiori alla soglia dei 35 kW), ma per tipologia di generatore:

-Rapporto di controllo tipo 1: gruppi termici,

-Rapporto di controllo tipo 2: gruppi frigo,

-Rapporto di controllo tipo 3: scambiatori,

-Rapporto di controllo tipo 4: cogeneratori.

I rapporti di controllo di efficienza energetica vanno compilati in occasione degli interventi di controllo ed eventuale manutenzione degli impianti termici come previsto dal DPR 74/2013 su impianti termici di climatizzazione invernale di potenza utile nominale maggiore di 10 kW e di climatizzazione estiva di potenza utile nominale maggiore di 12 kW, con o senza produzione di acqua calda sanitaria.

Quanto descritto NON si applica agli impianti termici alimentati esclusivamente con fonti rinnovabili, ma resta obbligo di compilazione del libretto.

Nel caso di impianti composti da più generatori dovranno essere redatte tante pagine quanti i generatori. Per i gruppi termici modulari vanno redatte tante pagine quante le analisi fumi previste al paragrafo 4.1 del Libretto impianto.

Tutte le pagine devono essere firmate dal tecnico e dal responsabile dell’impianto.

Per scaricare il Decreto 10 Febbraio 2014 CLICCA QUI

Legge 90 del 4 agosto 2013 «l-tricies) “impianto termico”: impianto tecnologico destinato ai servizi di climatizzazione invernale o estiva degli ambienti, con o senza produzione di acqua calda sanitaria, indipendentemente dal vettore energetico utilizzato, comprendente eventuali sistemi di produzione, distribuzione e utilizzazione del calore nonche’ gli organi di regolarizzazione e controllo. Sono compresi negli impianti termici gli impianti individuali di riscaldamento.

Non sono considerati impianti termici apparecchi quali: stufe, caminetti, apparecchi di riscaldamento localizzato ad energia radiante; tali apparecchi, se fissi, sono tuttavia assimilati agli impianti termici quando la somma delle potenze nominali del focolare degli apparecchi al servizio della singola unita’ immobiliare e’ maggiore o uguale a 5 kW. Non sono considerati impianti termici i sistemi dedicati esclusivamente alla produzione di acqua calda sanitaria al servizio di singole unita’ immobiliari ad uso residenziale ed assimilate».

DPR 74 16 Aprile 2013 Art. 8 comma 1. In occasione degli interventi di controllo ed eventuale manutenzione di cui all’articolo 7 su impianti termici di climatizzazione invernale di potenza termica utile nominale maggiore di 10 kW e sugli impianti di climatizzazione estiva di potenza termica utile nominale maggiore di 12 kW.

DECRETO 22 Novembre 2012 (Modifica dell’All. A del decreto legislativo 19 agosto 2005, n.192, recante attuazione della direttiva 2002/91/CE relativa al rendimento energetico nell’edilizia):
RESPONSABILE IMPIANTO è “l’occupante, a qualsiasi titolo, in caso di singole unita’ immobiliari residenziali; il proprietario, in caso di singole unita’ immobiliari residenziali non locate; l’amministratore, in caso di edifici dotati di impianti termici centralizzati amministrati in condominio; il proprietario o l’amministratore delegato in caso di edifici di proprieta’ di soggetti
diversi dalle persone fisiche;

TERZO RESPONSABILE DELL’IMPIANTO è la persona giuridica che, essendo in possesso dei requisiti previsti dalle normative vigenti e comunque di capacita’ tecnica, economica e organizzativa adeguata al numero, alla potenza e alla complessita’ degli impianti gestiti, e’ delegata dal responsabile ad assumere la responsabilita’ dell’esercizio, della conduzione, del
controllo, della manutenzione e dell’adozione delle misure necessarie al contenimento dei consumi energetici.

ALLEGATO I – LIBRETTO IMPIANTO

ALLEGATO II

ALLEGATO III

ALLEGATO IV

Private File - Access Forbidden

ALLEGATO V