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NUOVO LIBRETTO IMPIANTO E RAPPORTO DI EFFICIENZA ENERGETICA

Una spazzola e una prova di accensione della durata di ventina di minuti al costo medio di 80 euro. Cifra che superava i 100 euro se si sommavano anche il controllo dei fumi e il bollino. Questo l’esborso che fino a due settimane fa si dovevano sobbarcare tutti i proprietari di casa alle prese con il controllo obbligatorio della caldaia. Ma dal 15 ottobre, nel nome della sicurezza e del rispetto per l’ambiente, tutto è cambiato: padroni e inquilini dovranno dotarsi di un nuovo libretto (dedicato anche a sistemi di climatizzazione, impianti solari, pompe di calore o di teleriscaldamento) in cui verrà redatto il Rapporto di efficienza energetica, vale a dire la certificazione del buon funzionamento dell’impianto.

Il libretto (composto da 37 pagine e disponibile sul sito del ministero dello Sviluppo Economico) non andrà, tuttavia, a sostituirsi al vecchio, ma lo affiancherà. In pratica, in ogni casa ce ne dovranno sempre essere due. Sul primo, infatti, si verbalizzerà il rapporto di efficienza energetica relativo alle prestazioni degli impianti, mentre sull’altro si riporteranno i controlli periodici su sicurezza, salubrità e igiene degli apparecchi, ora diventati obbligatori.

Una mini-rivoluzione che, tuttavia, si è già trasformata nell’ennesimo salasso. I numeri sono chiari: con l’aggiunta delle verifiche del rendimento di efficienza energetica e della sanificazione previste dalla nuova carta d’identità, una famiglia con una caldaia collegata a 4 o 5 termosifoni e un impianto di climatizzazione con 2 o 3 split deve spendere in media 200 euro. E per chi non rispetta la normativa, le multe previste sono salatissime: si va da 500 a 3mila euro. Cifra che lievita fino a 6mila euro per l’installatore sprovveduto o poco serio.

Le nuove regole, imposte dal ministero dello Sviluppo con il decreto del 10 febbraio 2014 (che prevedeva l’entrata in vigore già a giugno, scadenza poi slittata al 15 ottobre per consentire a tutti di aggiornarsi ) non sono però altrettanto chiare quando si tratta delle modalità di attuazione. Non è, infatti, ancora precisato chiaro quando debbano essere fatti i controlli di efficienza delle caldaie, dal momento che saranno le Regioni a fissarne la periodicità (in genere due anni per gli impianti termici a combustibile liquido o solido superiori ai 10 kW e inferiori a 100 kW di potenza o quattro anni per gli impianti a gas metano o Gpl superiori ai 10 kW e inferiori a 100 kW di potenza). La periodicità dei test di sicurezza e salubrità, invece, la stabilisce il tecnico che fa la manutenzione, ma in linea di massima è annuale.

Così per le famiglie italiane non dovrà partire una corsa disperata per mettersi in regola. Ma la confusione è già tanta al solo pensiero del raddoppio dei controlli obbligatori e dei due libretti. La novità non piace affatto alle associazioni dei consumatori. Konsumer Italia contesta la discrezionalità sulla scelta della frequenza dei controlli, che potrebbe creare disparità tra i cittadini delle varie Regioni e permettere ai tecnici di moltiplicare a dismisura i test, approfittando della situazione.

Il motivo della criticità sollevata è chiara: in base alla nuova normativa, per i nuovi impianti la prima annotazione del libretto compete all’installatore. Per caldaie e condizionatori già montati, sarà invece il responsabile dell’impianto (il proprietari o l’inquilino nel caso di un impianto autonomo e l’amministratore per i centralizzati) accertarsi che venga predisposto il libretto. Con un distinguo: chi è in affitto dovrà farsi carico delle sole spese ordinarie. Quelle straordinarie (come, ad esempio, la sostituzione di tecnologie o interventi significativi sull’impianto che verranno indicati dal manutentore) sono a carico del proprietario.

Al termine della diagnosi, il manutentore (per accertarsi che sia in regola con i requisiti di legge per operare si può consultare la Camera di Commercio) dovrà poi trasmettere agli enti preposti il cosiddetto rapporto di controllo. Le verifiche non verranno più effettuate a campione, ma si partirà da coloro che non hanno svolto gli interventi e del cui impianto non è arrivata alcuna notifica al Catasto.

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Le norme sui controlli sull’efficienza energetica sono cambiate con l’entrata in vigore del DPR 16 aprile 2013, n. 74 (GU n.149 del 27-6-2013)che di fatto ci uniforma alle norme europee.

COSA DICE LA LEGGE

Per quanto riguarda la cadenza dei controlli ai fini della sicurezza sono i primi due commi dell’Art 7 a mettere in chiaro quali sono le regole da seguire:

“Le operazioni di controllo ed eventuale manutenzione dell’impianto devono essere eseguite da ditte abilitate ai sensi del decreto del Ministro dello sviluppo economico 22 gennaio 2008, n. 37, conformemente alle prescrizioni e con la periodicita’ contenute nelle istruzioni tecniche per l’uso e la manutenzione rese disponibili dall’impresa installatrice dell’impianto ai sensi della normativa vigente.

Qualora l’impresa installatrice non abbia fornito proprie istruzioni specifiche, o queste non siano piu’ disponibili, le operazioni di controllo ed eventuale manutenzione degli apparecchi e dei dispositivi facenti parte dell’impianto termico devono essere eseguite conformemente alle prescrizioni e con la periodicita’ contenute nelle istruzioni tecniche relative allo specifico modello elaborate dal fabbricante ai sensi della normativa vigente”.