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PANNELLI SOLARI: LEGGE DI STABILITA’ 2014

Legge di stabilità 2014
Gli impianti a pannelli solari termici usufruiscono del 65% di deducibilità IRPEF in 10 anni fino al 31/12/2014

Con la pubblicazione del DM 28/12/12, il c.d. decreto “Conto Termico”, si attiva il regime di sostegno introdotto dal decreto legislativo 3 marzo 2011, n° 28 per l’incentivazione di interventi di piccole dimensioni per l’incremento dell’efficienza energetica e per la produzione di energia termica da fonti rinnovabili.
L’incentivo è un contributo alle spese sostenute che copre il 40% dell’investimento ed è spalmato in un periodo compreso tra i 2 e i 5 anni. I tetti massimi sono differenziati in base all’intervento e alla potenza dell’impianto, come indicato nell’Allegato I del decreto.

Il Gestore dei Servizi Energetici – GSE S.p.A. è il soggetto responsabile dell’attuazione e della gestione del meccanismo, inclusa l’erogazione degli incentivi ai soggetti beneficiari.

I BENEFICIARI

Il nuovo sistema di incentivi, riguardante il Conto Termico, è rivolto a:

– persone fisiche, condomini e imprese per interventi di piccole dimensioni di produzione di energia termica da fonti rinnovabili e di sistemi ad alta efficienza:

A) sostituzione di impianti di climatizzazione invernale esistenti con nuovi impianti, utilizzanti pompe di calore elettriche o a gas, anche geotermiche (incentivo erogato in 2 o 5 anni secondo la potenza dell’impianto);

B) sostituzione di impianti di climatizzazione invernale o di riscaldamento delle serre esistenti, con nuovi impianti dotati di generatore di calore alimentato a biomassa (2 o 5 anni secondo la potenza dell’impianto);

C) installazione di collettori solari termici anche abbinati a sistemi di solar cooling (2 o 5 anni secondo la superficie dell’impianto);

D) sostituzione di scaldacqua elettrici con scaldacqua a pompa di calore (2 anni).

– amministrazioni pubbliche per:

1) realizzazione degli impianti di produzione di energia termica da fonti rinnovabili di cui alle suddette lettere A, B, C e D.

2) interventi di miglioramento dell’efficienza energetica degli edifici:
a. isolamento termico dell’involucro edilizio (5 anni);
b. rimpiazzo di finestre comprensive di infissi (5 anni);
c. sostituzione di caldaie con caldaie a condensazione (5 anni);
d. installazione di sistemi di schermatura e/o ombreggiamento (5 anni);

COME ACCEDERE

Secondo il D.lgs. 28/11, l’incentivo è erogato dal GSE.
Per ottenere gli incentivi occorre presentare una domanda al GSE (tramite un modulo predisposto dallo stesso GSE) entro 60 giorni dalla fine dei lavori. A quest’ultima bisognerà allegare, secondo il tipo di intervento, l’Attestato di Certificazione Energetica, le schede tecniche dei componenti installati, l’asseverazione del corretto dimensionamento dell’impianto, fatture e ricevute dei bonifici, diagnosi energetica se prevista, autodichiarazione di non cumulo con altri incentivi, ecc. Tutti i documenti verranno conservati per 5 anni.

Per info sulle modalità di richiesta degli incentivi, in relazione al soggetto responsabile beneficiario, è possibile consultare la pagine web del GSE a questo link: Come accedere agli incentivi.

Per interventi su edifici dotati di impianti di riscaldamento di potenza superiore a 100 Kw, è richiesta una diagnosi energetica prima dell’intervento, e una certificazione energetica dopo l’intervento. Entrambe sono richieste sempre per interventi di isolamento termico degli immobili.
Le spese per diagnosi energetica e certificazione energetica sono rimborsate al 100% alle P.A. e al 50% ai privati con tetti massimi di 5.000 euro per edifici residenziali, 18.000 euro per ospedali e case di cura, 13.000 euro per tutti gli altri edifici.

Per quanto riguarda gli interventi di sostituzione di impianti di climatizzazione invernale esistenti con impianti di climatizzazione invernale forniti di pompa di calore o generatori di calore a biomasse con potenza termica nominale complessiva superiore a 500 Kw e fino a 1 Mw, il soggetto responsabile dovrà richiedere al GSE l’iscrizione ad appositi registri informatici.

COME FUNZIONANO GLI INCENTIVI

Tra le spese ammissibili, che concorrono al calcolo dell’incentivo, sono inclusi smontaggio e dismissione dei vecchi impianti, fornitura dei materiali e posa in opera, opere idrauliche e murarie eventualmente necessarie, interventi sulla rete di distribuzioni e prestazioni professionali.

Anche se tutti gli interventi beneficiano di un incentivo del 40% della spesa sostenuta, i tetti del bonus sono differenziati in base al tipo di intervento, alla potenza dell’impianto e alla zona climatica in cui il lavoro è realizzato.

Per gli interventi sull’involucro (tetti, pavimenti, pareti perimetrali) il valore massimo dell’incentivo è di 250.000 euro(quindi la spesa massima incentivabile al 40% è di 625.000 euro; se si spende di più l’incentivo sarà comunque di 250.000 euro).

Per le finestre, il valore massimo dell’incentivo è di 45.000 europer le zone climatiche A, B e C, e di 60.000 europer le zone climatiche D, E ed F. Per le caldaie a condensazionefino a 35 kilowatt termici (kWt), il tetto dell’incentivo è di 2.300 euro, per quelle sopra i 35 kWt il tetto è di 26.000 euro.

Per i sistemi di schermatura e ombreggiamentofissi o mobili, il valore massimo dell’incentivo è di 20.000 euro, per i meccanismi automatici di regolazione di tali sistemi, il tetto è di 3.000 euro

Sul solare termico e solar cooling, l’incentivo si calcola per metro quadro installato: 170 euro/mq fino a 50 mq di superficie e 55 euro/mq per impianti oltre i 50 mq di superficie; l’incentivo sale rispettivamente a 255 e 83 euro/mq se si tratta di impianti di solar cooling cioè raffrescamento.

LE NOVITA’

Alcuni interventi per i quali i privati possono avere l’incentivo del 40% (pompe di calore e solare termico) coincidono con quelli agevolati dalla detrazione del 55%, valida fino al 30 Giugno 2013. Grazie al Conto Termico, il privato potrà scegliere tra le due agevolazioni (rimborso del 40% della spesa in 2 o 5 anni oppure detrazione del 55% della spesa in 10 anni).
Nel secondo gruppo di interventi agevolabili per le pubbliche amministrazioni (miglioramento dell’efficienza energetica degli edifici) ritroviamo gli stessi lavori (tranne i sistemi di schermatura e ombreggiamento) agevolati dalla detrazione del 55%, che è accessibile però solo ai privati. Con il Conto Termico anche le P.A. quindi hanno la possibilità di migliorare l’efficienza energetica dei propri edifici.

Le amministrazioni pubbliche possono avvalersi dello strumento del finanziamento tramite terzi o di un contratto di rendimento energetico, ovvero di un servizio energia, anche tramite un fornitore di servizi energetici. A tal fine, il GSE entro 90 giorni dall’entrata in vigore del decreto, pubblicherà sul proprio portale un elenco di fornitori di servizi energetici interessati a realizzare e finanziare gli interventi per le P.A..

Il Conto termico si rivolge in modo particolare alla sostituzione di impianti meno efficienti già installati, ad eccezione del solare termico, in quanto tale tecnologia viene generalmente impiegata come integrazione ad altri sistemi di generazione termica.

In generale, il nuovo Conto termico è riservato a impianti con una potenza massima di 500 Kw e una superficie massima di 700 mq. L’obiettivo del Governo è infatti quello di escludere dagli incentivi i grandi impianti, per evitare le speculazioni finanziarie che hanno caratterizzato negli ultimi anni altri settori delle rinnovabili.

Potranno accedere agli incentivi gli impianti installati per ottemperare all’obbligo di integrazione delle rinnovabili negli edifici nuovi o ristrutturati (obbligo previsto dall’art. 11 del Dlgs 28/2011 e in vigore dal 31 maggio 2012 ), ma soltanto per la quota eccedente quella necessaria al rispetto di tale obbligo.

LA CUMULABILITA’

L’incentivo può essere assegnato esclusivamente agli interventi che non sono accedono ad altri incentivi statali, ad eccezione dei fondi di garanzia, dei fondi di rotazione e dei contributi in conto interesse.
Limitatamente agli edifici pubblici ad uso pubblico, gli incentivi sono cumulabili con gli incentivi in conto capitale, nel rispetto della normativa comunitaria e nazionale.
Nei casi di interventi beneficiari di altri incentivi non statali cumulabili, l’incentivo è attribuibile nel rispetto della normativa comunitaria e nazionale vigente.

SPESA ANNUA CUMULATA

Il decreto stanzia fondi per una spesa annua cumulata massima di 200 mln di euro per gli interventi realizzati o da realizzare dalle Amministrazioni pubbliche e una pari a 700 mln di euro per gli interventi realizzati da parte dei soggetti privati.
Trascorsi 60 giorni dal raggiungimento di tali impegni di spesa, non saranno accettate nuove domande di accesso all’incentivo.

Per gli interventi realizzati da Amministrazioni pubbliche a cui è riservato un contingente di spesa annua cumulata non superiore a 100 milioni di euro (pari al 50% dei 200 mln riservati alle amministrazioni pubbliche), è prevista una procedura di prenotazione.

Le misure di incentivazione sono sottoposte ad aggiornamenti periodici come previsto dal D.Lgs. 28/11.

Per il Ministro Passera, il decreto rappresenta “un passo importante” per l’efficienza energetica. Lo Stato, dichiara il ministro, “si prende l’impegno di pagare una quota importante dell’investimento pari al 40%. Il Conto Termico fa un passo definitivo. Sono i soldi meglio spesi, qui c’è il futuro, c’è molta crescita”

Fonte: GSE, Edilportale